Qual' è l'iter da compiere per adottare?
La disponibilità all'Adozione Nazionale ha la validità di tre anni dalla data di
formalizzazione al Tribunale per i Minorenni e, alla sua scadenza, la coppia può chiedere un rinnovo. Per l’Adozione Internazionale, dopo la notifica del decreto d’idoneità, i coniugi possono, entro un anno, dare mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione Adozione Internazionale per la prosecuzione della procedura all'estero.
Si parla di Adozione Nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i Minorenni, del territorio italiano. Il termine "nazionale"
fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del bambino, ma solo al fatto che l’autorità competente in materia è quella italiana.La dichiarazione di adottabilità è emessa dal Tribunale per i Minorenni solo nel caso in cui venga accertata la situazione di abbandono.
Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare per ogni bambino adottabile la coppia "maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze" così come indica la legge. Il Tribunale, effettuato l'abbinamento minore-coppia adottiva, dispone il "collocamento provvisorio" del bambino e, successivamente, l'affidamento preadottivo.
Nell'affidamento preadottivo, che in genera dura un anno, il Tribunale per i Minorenni vigila e supporta il nuovo nucleo familiare avvalendosi degli operatori del Servizio Socio-sanitario del Comune di Residenza. Concluso questo periodo si procede all'adozione.
L’adozione internazionale è regolata dalla legge 476/98, il cui principio è quello della cooperazione e sussidiarietà. Un bambino, infatti, deve essere aiutato a crescere nella sua famiglia e nel suo Paese; quando ciò non è possibile si valuta per lui l’adozione internazionale. In questo percorso di particolare tutela dei bambini stranieri adottabili, intervengono altri soggetti Istituzionali: la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati. http://www.commissioneadozioni.it
Se il minore proviene da Paesi che hanno ratificato la convenzione dell'Aja non è previsto l’anno di affidamento preadottivo e viene dichiarata definitiva l’adozione. In questo caso la coppia, se lo desidera, può rivolgersi comunque ai servizi territoriali per sostegno e consulenza. Nel caso in cui il minore proviene da Paesi che non hanno ratificato la convenzione dell'Aja, è previsto l’anno di affidamento preadottivo così come per l’adozione nazionale.
Riferimenti legislativi
La finalità dell’adozione è quella di assicurare una famiglia adeguata ad un bambino che ne è privo o che ne ha una che non è stata in grado di fornire le cure necessarie alle sue esigenze di crescita. Le leggi vigenti ribadiscono, infatti, come preminente “il diritto del minore ad una famiglia”.
Una coppia che intende adottare deve presentare una dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale che può scaricarla da internet dal sito del Tribunale di competenza territoriale, oppure ritirarla alla Cancelleria del Tribunale dei Minorenni della zona di residenza della coppia. http://www.tribunaledeiminori.it/
La disponibilità all'Adozione Nazionale ha la validità di tre anni dalla data di
formalizzazione al Tribunale per i Minorenni e, alla sua scadenza, la coppia può chiedere un rinnovo. Per l’Adozione Internazionale, dopo la notifica del decreto d’idoneità, i coniugi possono, entro un anno, dare mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione Adozione Internazionale per la prosecuzione della procedura all'estero.
Si parla di Adozione Nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i Minorenni, del territorio italiano. Il termine "nazionale"
fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del bambino, ma solo al fatto che l’autorità competente in materia è quella italiana.La dichiarazione di adottabilità è emessa dal Tribunale per i Minorenni solo nel caso in cui venga accertata la situazione di abbandono.
Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare per ogni bambino adottabile la coppia "maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze" così come indica la legge. Il Tribunale, effettuato l'abbinamento minore-coppia adottiva, dispone il "collocamento provvisorio" del bambino e, successivamente, l'affidamento preadottivo.
Nell'affidamento preadottivo, che in genera dura un anno, il Tribunale per i Minorenni vigila e supporta il nuovo nucleo familiare avvalendosi degli operatori del Servizio Socio-sanitario del Comune di Residenza. Concluso questo periodo si procede all'adozione.
L’adozione internazionale è regolata dalla legge 476/98, il cui principio è quello della cooperazione e sussidiarietà. Un bambino, infatti, deve essere aiutato a crescere nella sua famiglia e nel suo Paese; quando ciò non è possibile si valuta per lui l’adozione internazionale. In questo percorso di particolare tutela dei bambini stranieri adottabili, intervengono altri soggetti Istituzionali: la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati. http://www.commissioneadozioni.it
Se il minore proviene da Paesi che hanno ratificato la convenzione dell'Aja non è previsto l’anno di affidamento preadottivo e viene dichiarata definitiva l’adozione. In questo caso la coppia, se lo desidera, può rivolgersi comunque ai servizi territoriali per sostegno e consulenza. Nel caso in cui il minore proviene da Paesi che non hanno ratificato la convenzione dell'Aja, è previsto l’anno di affidamento preadottivo così come per l’adozione nazionale.
Riferimenti legislativi
- Adozione Nazionale- Legge 4 maggio 1983 n° 184 e Legge 29 marzo 2001 n° 149
- Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale- Aja 29 maggio 1993
- Adozione Internazionale -Legge 31 dicembre 1998 n°476.
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